Responsabilità degli amministratori e crisi d’Impresa

Tribunale di Roma – Sez. Spec – 24 settembre 2020: Il sindacato sull’adeguatezza degli assetti organizzativi incontra i limiti della business judgment rule.

L’operato degli amministratori in attuazione dei doveri di cui all’art. 2086 c.c., come novellato dal d.lgs. n. 14/2019, codice della crisi (adozione di adeguati assetti organizzativi con la finalità di rilevare tempestivamente la crisi e di intervento tempestivo per il suo superamento) è sindacabile nei limiti del principio della business judgment rule. Di conseguenza, la mancata adozione di qualsivoglia misura organizzativa comporta sempre una responsabilità dell’organo gestorio, mentre ove una struttura organizzativa sia stata adottata, è possibile sottoporla al sindacato giudiziale, ex art. 2409 c.c., nei limiti e secondo i criteri della proporzionalità e della ragionevolezza, sulla base di una valutazione ex ante sulla base delle informazioni conosciute o conoscibili da parte dell’Amministratore e a prescindere dai risultati che sono poi stati raggiunti.

Con la pronuncia in esame, il Tribunale di Roma chiarisce che l’amministratore che resta inerte di fronte ai segnali di crisi dovrà certamente essere ritenuto responsabile mentre non potrà essere ritenuto responsabile l’Amministratore che abbia predisposto delle misure organizzative che, con una valutazione ex ante, erano adeguate, secondo le sue conoscenze e secondo gli elementi a sua disposizione, a verificare la perdita della continuità aziendale.

Parimenti, non potrà ritenersi responsabile l’amministratore che, pur avendo tempestivamente rilevato il venir meno della continuità aziendale ponga in essere degli interventi che, successivamente si rivelino inutili ad evitare la degenerazione della crisi, qualora tali interventi non risultino manifestamente irrazionali e ingiustificati.

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