DIRITTO SOCIETARIO – aggiornamenti in seguito alle misure adottate per il Covid-19

Assemblee nelle società di capitali non quotate: nel decreto “Cura Italia” all’art. 106 vengono stabilite alcune norme operative che interessano le società per azioni, quelle in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e quelle cooperative e mutue assicuratrici. In particolare, è stabilito che in detti enti l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio possa essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale senza dover fornire alcuna motivazione, come invece prevederebbe l’art. 2364 c. 2 del codice civile.

Quanto alle modalità operative dello svolgimento dell’assemblea, è previsto che negli avvisi di convocazioni per le assemblee entro il 31 luglio 2020 possano prevedere l’espressione di voto in via elettronica e per corrispondenza, l’intervento mediante tele/video conferenza.

Si noti che l’avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo ove l’assemblea dovrà svolgersi e si ritiene che ivi dovrà essere il segretario; non è necessaria invece la presenza congiunta nello stesso luogo di presidente e segretario.

Quanto alle società a responsabilità limitata, è possibile che l’approvazione del bilancio e le altre decisioni avvengano per iscritto senza la convocazione di un’assemblea ad hoc.

Capitale sociale: sempre con riferimento alle società per azioni, quelle in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e quelle cooperative e mutue assicuratrici, l’art. 6 del Decreto Liquidità stabilisce pe l’anno 2020 che se il capitale sociale dovesse ridursi di oltre 1/3 per perdite, sussiste ancora l’obbligo di convocare l’assemblea dei soci ma non vi è l’obbligo di riduzione del capitale sociale purché entro l’esercizio successivo tale perdita si riduca di almeno un terzo. E’ invece sospeso l’obbligo di convocare l’assemblea per la deliberazione sulla riduzione del capitale sociale ove il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, essendo anche sospese le conseguenze relative alle cause di scioglimento per la riduzione o perdita del capitale sociale.

Bilancio: l’art. 7 del Decreto Liquidità invece consente di valutare le voci di bilancio, dell’esercizio in corso e fino a fine anno 2020, nella prospettiva della continuità aziendale, in modo da rappresentare una situazione al netto dell’impatto della crisi pandemica.

Va precisato che queste norme temporanee non esimono gli organi amministrativi di verifica pronta e di adozione di provvedimenti tesi alla risoluzione della crisi aziendale.

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