Il Decreto Fiscale collegato alla  manovra 2020 (art. 13 DL 124/2019), colmando alcune lacune dell’ordinamento, ricomprende nell’ambito di applicazione delle disposizioni fiscali in materia di imposte dirette, i Trust “opachi” esteri, ovvero i Trust i cui eventuali beneficiari possono ricevere il reddito, o parte del reddito, del Trust solo a seguito di una scelta discrezionale operata dal Trustee. Il nuovo intervento legislativo opera in due direzioni:

  • inserisce tra redditi di capitale anche i redditi corrisposti a residenti italiani da Trust stabiliti in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal Trust, si considerano a fiscalità privilegiata, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati (nuovo c. 1 lett. g-sexies 44 TUIR). La modifica intende risolvere problematiche di carattere interpretativo e operativo, sottoponendo ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai Trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata;
  • prevede che, qualora in relazione alle attribuzioni di Trust esteri a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito (nuovo    4- ter, art. 45 TUIR). La novità risolve il problema inerente i redditi provenienti da Trust “opachi” esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al  patrimonio del Trust rispetto a quelle riferibili al reddito.

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