Le misure adottate dal Legislatore per far fronte all’emergenza sanitaria in atto hanno avuto (e avranno) un notevole impatto anche sugli assetti contrattuali che si erano formati prima della diffusione dell’epidemia a livello planetario.
Queste conseguenze non sono certamente sfuggite all’occhio del Legislatore che, nel c.d. “decreto Cura Italia”, all’articolo 91 ha stabilito che: “Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”.
Letta attentamente, questa disposizione dice due cose importanti:
- la prima è che l’interprete, chiamato a pronunciarsi sull’inadempimento dovuto al rispetto delle misure di contenimento, è obbligato a fare una valutazione sulla circostanza;
- la seconda, che tale valutazione è finalizzata all’accertamento della non imputabilità dell’inadempimento (art. 1218 c.c.) e alla conseguente valutazione del danno (art. 1223 c.c.).
In parole semplici: se hai dovuto rispettare le misure di contenimento e questo ha determinato il tuo inadempimento, potresti non esserne responsabile.
Il condizionale è d’obbligo. Il rispetto delle misure di contenimento, infatti, può aver influito in modi diversi sulle obbligazioni contratte prima della dichiarazione di emergenza sanitaria; senza pretesa di esaustività e per quanto qui di interesse:
- può aver determinato l’impossibilità di adempiere (es. chiusura dell’attività);
- può aver determinato l’impossibilità/difficoltà di adempiere perché le condizioni di mercato sono tali da rendere difficile/impossibile la produzione del bene o l’erogazione del servizio (es. mancata ricezione della materia prima, difficoltà di attività commerciali non obbligatoriamente sottoposte a chiusura ecc…).
E’ evidente che nel primo caso, il provvedimento dell’autorità impositivo della chiusura dell’attività, è sufficiente a giustificare l’inadempimento mentre, nel secondo caso, non si potrà avere la prova certa e indiscutibile che il rispetto dell’obbligo di legge sia la causa immediata e diretta dell’inadempimento.
In questo caso la parte inadempiente dovrà provare che l’inadempimento è determinato da una causa di forza maggiore consistente nelle oggettive difficoltà del sistema economico di riferimento (es. mancata ricezione della materia prima ecc…) e, per fare questo, bisognerà ricorrere a principi generali della materia civilistica.
L’assist fornito dal legislatore con la decretazione d’urgenza, infatti, è volto ad attenuare le responsabilità del debitore inadempiente nel caso specifico in cui non abbia potuto adempiere per aver dovuto obbligatoriamente assumere un comportamento richiesto dallo Stato.
Negli altri casi (pur avendo il Legislatore stabilito l’obbligo per l’interprete di valutare “sempre” il comportamento della parte in relazione alla situazione emergenziale), bisognerà ricorrere agli strumenti classici, affrontando tipici del Diritto Civile quali forza maggiore, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità sopravvenuta.
Forza maggiore – Eccessiva onerosità
Il nostro ordinamento non dà una definizione precisa di “forza maggiore”.
Generalmente la si intende come quell’evento imprevedibile e inevitabile al quale non è possibile resistere. Tuttavia l’art. 1467 c.c. in tema di contratti con prestazioni corrispettive, ne indica alcune caratteristiche nel momento in cui afferma che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, o a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 c.c. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.
L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell’art. 1467 c.c., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti:
- un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto;
- la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta a eventi straordinari e imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.
La straordinarietà deve essere oggettiva, ossia valutabile in base ad elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l’intensità, suscettibili di misurazioni; l’imprevedibilità, invece, costituisce un requisito soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza.
Non sembra esservi dubbio che la situazione di crisi determinata dalla Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti legislativi direttamente incidenti sulle libertà individuali, soddisfi l’elemento oggettivo della straordinarietà e, per i contratti antecedenti allo scoppio della crisi, anche l’elemento soggettivo dell’imprevedibilità, con la conseguenza che non sarebbe errato, qualora a causa di tale crisi la prestazione contrattuale (da valutare caso per caso e fermo restando il relativo onere di allegazione probatoria) fosse diventata eccessivamente onerosa, invocare la forza maggiore.
Impossibilità sopravvenuta della prestazione
L’art. 1256 c.c. disciplina le ipotesi d’impossibilità definitiva e temporanea della prestazione. Esso stabilisce che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se invece l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché essa perdura. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo della obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
La liberazione del debitore per sopravvenuta impossibilità della prestazione può verificarsi solo se e in quanto concorrano l’elemento oggettivo della impossibilità di eseguire la prestazione, e quello soggettivo dell’assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell’evento che ha reso impossibile la prestazione.
Pertanto, nel caso in cui il debitore non abbia adempiuto la propria obbligazione nei termini contrattualmente stabiliti, egli non può invocare l’impossibilità con riferimento ad un ordine o divieto dell’autorità amministrativa sopravvenuto, e che fosse ragionevolmente e facilmente prevedibile, secondo la comune diligenza, all’atto dell’assunzione dell’obbligazione, oppure rispetto al quale non abbia, sempre nei limiti segnati dal criterio della ordinaria diligenza, sperimentato tutte le possibilità che gli si offrivano per vincere o rimuovere la resistenza o il rifiuto della pubblica autorità (Cass. civ., III, 8 giugno 2018, 14915).
Se un contratto è stato stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali dovuti alla Covid-19 eventuali impossibilità di adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero cadere nella previsione dell’articolo 1256 c.c.
Appare pertanto evidente che l’onere di allegazione probatoria non è alterato dall’impossibilità sopravvenuta della prestazione e questa va sempre e comunque provata.
Conclusioni
La pandemia determinata dal virus Sars Cov 2 è certamente idonea a giustificare ipotesi d’inadempimento di obbligazioni contrattuali precedentemente assunte. Questo sia nel caso in cui la prestazione contrattuale diventi definitivamente o temporaneamente impossibile e sia quando la prestazione di una parte contrattuale diventi eccessivamente onerosa. Naturalmente le conseguenze saranno diverse sia nell’uno che nell’altro caso e l’attore dovrà provare le proprie pretese.
Pur non potendo generalizzare perchè ogni caso è peculiare, la legge italiana offre ai contraenti gli appigli normativi per superare le ipotesi di responsabilità per inadempimento, con le conseguenti richieste risarcitorie, dovute alla Covid-19.
Tali norme – e forse quest’ultimo è l’aspetto più importante – permetteranno comunque alle parti contrattuali di negoziare nuovi accordi modificativi di quelli originari, non pregiudicando in toto gli obiettivi che si volevano raggiungere se il contratto non fosse stato alterato dall’epidemia.
Per i nuovi rapporti, ovviamente lo scenario sarà tutto da costruire. Vista l’esperienza fatta, da ora in avanti sarà compito dei professionisti incaricati della redazione dei contratti, predisporre clausole sulla forza maggiore ben strutturate e articolate, tali da coprire situazioni come quella che stiamo vivendo e che, fino a poco tempo fa, nessuno pensava potessero accadere.

