UDIENZE CIVILI – Come i provvedimenti a ridosso dell’epidemia cambieranno il modo di celebrare i processi

Al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria per il periodo che va sino a fine giugno 2020, la lettera f) del comma 7 dell’art. 83 del Decreto Cura Italia ha previsto: “…lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;”.

In termini pratici questa norma introduce una rivoluzione epocale per gli operatori del diritto, ovvero poter svolgere le udienze in videconferenza. Non è ancora chiaro se questa prova generale di “smart working” forense diverrà, anche dopo il mese di giugno, una regola costante per giudici ed avvocati ma, questo è sicuro, potrebbe migliorare la produttività di migliaia di civilisti spesso costretti a fare ore di anticamera d’udienza. E’ comprensibile anche lo scetticismo di coloro i quali obiettano che dalla presenza fisica in udienza degli avvocati e della parte il giudice possa trarre elementi di valutazione ma è anche vero che non tutte le udienze sono uguali. Infatti, il contenuto di una udienza di ammissione prove non può esser certo paragonato alla mera ritualità dell’udienza di precisazioni delle conclusioni.

Sul punto è interessante notare una ordinanza del 9 marzo 2020 del Tribunale di Bologna (dott. Antonio Costanzo) nella quale si è sancita la possibilità per il giudice di ‘saltare’ l’udienza di precisazioni delle conclusioni invitando le parti a precisarle nelle loro comparse conclusionali da trasmettere in via telematica. Tale ordinanza è maturata nel particolare ambito emergenziale che stiamo vivendo e riguardava una udienza da celebrare nel periodo di sospensione. Nel provvedimento si legge che l’udienza di precisazioni delle conclusioni risponde all’esigenza di consentire un ordinato passaggio alla fase decisionale avuto riguardo al carico di lavoro del giudice. Ma, visti i problemi pratici legati all’epidemia, viene consentito al difensore precisare le conclusioni in via telematica.

L’operato del giudice di Bologna ha così consentito di evitare un mero rinvio d’udienza, fissando i termini per il deposito degli atti conclusivi per poi passare direttamente alla decisione.

Udienze virtuali e tagli al rito sono senz’altro passi avanti cui siamo stati costretti ma che, in fondo, rappresentano un’anticipazione del futuro. Non resta che attendere di vedere se queste novità si consolideranno in una prassi che potrebbe rendere il processo civile più rapido ed efficiente.

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