La Cassazione conferma: il bonifico fatto al coniuge costituisce donazione indiretta e, se superiore alla franchigia prevista dalla Legge, sconta l’imposta di successione e donazione all’ 8 % se la liberalità emerge a seguito di accertamento fiscale e non in base alla registrazione volontaria.
Cassazione civile sez. trib., 03 dicembre 2020, n. 27665
In tema di imposta di successione, ai sensi dell’art. 56-bis, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti gli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l’adozione della forma solenne del contratto di donazione di cui all’art. 769 c.c., che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono sottoposte ad imposta quando siano di valore superiore alle franchigie previste e l’interessato, nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, abbia reso una dichiarazione in merito alla loro esistenza, applicandosi l’aliquota massima dell’8 %, a prescindere dal rapporto di parentela del beneficiario.

